Il supporto pubblico in caso di infortunio o malattia che arrechino un danno rilevante, temporaneo o permanente, è uno dei capisaldi del sistema di Welfare, nato proprio per coprire l’individuo nei momenti di maggiore fragilità.
Gli infortuni nel mondo del lavoro ne sono un esempio. Nonostante la situazione sia progressivamente migliorata negli anni, gli infortuni sul lavoro sono ancora una realtà, in Italia come nel resto d’Europa. Non si tratta di casi sporadici: nel 2020, secondo le statistiche di Eurostat1, ci sono stati 1446 infortuni ogni 100.000 lavoratori, di cui 2,1 mortali.

Gli infortuni o le malattie professionali possono determinare conseguenze diverse, da danni di lieve entità a problemi importanti che costringono il lavoratore a periodi di assenza più o meno lunghi, con problematiche di salute anche importanti.
Per questo, in caso di infortunio o malattia che comporti l’impossibilità di lavorare, viene riconosciuto un danno patrimoniale. Negli ultimi anni, però, accanto a questo è stato riconosciuto anche un altro danno, quello biologico, che esula dalla situazione occupazionale del lavoratore e che vale per tutti.
Se, infatti, si restasse solo nella logica del danno patrimoniale, una persona che non lavora (pensiamo al caso di un pensionato o di un bambino) vittima di un incidente con conseguenze fisiche gravi, non riceverebbe nessun risarcimento, pur subendo conseguenze importanti.
Il riconoscimento del danno biologico permette, invece, a tutti di accedere ad un risarcimento. Ma come si calcola? E a quanto ammonta?
Non solo danno patrimoniale: cos’è il danno biologico
Il danno biologico è stato riconosciuto dalla giurisprudenza partendo dal concetto che la natura umana non può essere considerata solo in quanto produttrice di ricchezza e di reddito, ma come somma di funzioni fisiche, sociali, culturali ed anche estetiche.
Il termine indica una lesione all’integrità psicofisica della persona, da accertare attraverso la medicina. Prova dell’esistenza di un danno biologico possono essere le modifiche all’aspetto esteriore, la diminuzione delle capacità psicofisiche, sociali, lavorative, la perdita di future opportunità di lavoro, la non autosufficienza nello svolgimento delle pratiche quotidiane.
Quando l’incidente che ha provocato il danno biologico avviene nel mondo del lavoro, sono gli enti del welfare (in Italia, ad esempio, c’è l’INAIL o, in alcuni casi, l’INPS) a occuparsi di erogare il risarcimento, sulla base di tabelle, aggiornate periodicamente, che valutano il danno biologico in base all’età e al grado di invalidità provocato.
Quando si esce dal mondo del lavoro, i conti si complicano, perché sono i singoli Tribunali che di volta in volta si avvalgono di proprie tabelle di riferimento, determinando però così una diversità di risarcimenti anche all’interno dello stesso territorio.
Welfare europeo ancora lontano per il danno biologico
Ancora più lontana è l’omogeneità a livello europeo. Nel 2003 era stato avviato un tentativo di individuare una tabella comune di riferimento per il danno biologico, ma non ci sono poi stati significativi passi avanti.
Le problematiche sono diverse: c’è, innanzitutto, una disomogeneità anche nelle stesse definizioni e nelle modalità di accertamento degli infortuni e di valutazione dell’invalidità.
Inoltre, gli indennizzi per quanto riguarda il mondo del lavoro sono strettamente legati alla spesa pubblica. Gli importi sono infatti frutto di un equilibrio tra le dinamiche delle entrate (contributi lavorativi) e delle uscite (spesa assistenziale), che deve tener conto delle specificità di ogni Paese.
Di fatto, nonostante le persone siano sempre più abituate ad un contesto internazionale, a lavorare all’estero e a circolare liberamente in Europa, non esiste ancora un sistema che renda uniformi o avvicini semplicemente le normative nazionali su questo fronte.
Il risultato è che, in caso di richiesta di indennizzo di danno biologico, non c’è una certezza sugli importi che si otterranno, perché varieranno tra i Paesi e tra le città stesse, condizionate dalle scelte dei singoli Tribunali.
Resta nella disponibilità del singolo individuo la possibilità di avvalersi di forme assicurative o di gestione dei risparmi, che, in caso di infortunio o malattia possano aiutarlo ad integrare il reddito, per sé e per i propri cari.
1. “Fatal Accidents at work by NACE Rev. 2 activity”, Eurostat, 9 marzo 2023