I PIR, Piani Individuali di Risparmio, sono stati istituiti nel 2017 per un duplice motivo. Da una parte, si voleva fornire ai risparmiatori italiani un’alternativa all’immobilizzazione dei capitali in liquidità o strumenti poco redditivi. Dall’altra, si puntava a veicolare la grande mole di risparmio privato verso le imprese che costituiscono il tessuto produttivo del Paese e, di conseguenza, il motore stesso della crescita.
Questa duplice finalità ha guidato anche le scelte del legislatore nell’indicare le regole che definiscono l’identikit di un PIR e degli investimenti cosiddetti PIR-Compliant, ovvero che seguono le regole previste dalla normativa PIR.
Secondo quanto specificato dal Ministero delle Finanze, infatti, il PIR può essere costituito attraverso:
- un rapporto di custodia o amministrazione titoli o gestione di portafogli, con annesso conto corrente di appoggio;
- altro stabile rapporto (c.d. rubrica fondi), anche mediante la “mera” sottoscrizione di quote o azioni di un OICR “PIR compliant”;
- un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione “PIR compliant”, che investa anche solo in fondi interni PIR compliant dell’impresa di assicurazione.
In sostanza, è possibile creare un Piano Individuale di Risparmio “mettendo insieme”, in un unico contenitore, gli strumenti finanziari che seguano le regole indicate dalla normativa, oppure optare per soluzioni che investono in conformità alla normativa PIR, ovvero PIR-Compliant.
Quando un investimento è PIR-Compliant
Esistono alcune regole da seguire per avere un investimento PIR-Compliant e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.
Importi e durata dell’investimento PIR-compliant
Innanzitutto, la destinazione di somme o valori al PIR non può superare il limite dei 30.000 euro l’anno e il limite dei 150.000 euro complessivamente. Ciò comporta che il “tetto” complessivo dell’investimento PIR-Compliant non può essere raggiunto in meno di 5 anni.
Non è, però, necessario effettuare investimenti in ogni anno di durata del piano, mentre è consentito destinare al piano importi inferiori ai 30.000 euro l’anno.
Vincolo di investimento
In base alla normativa, fatto 100 l’investimento, il 70% di somme e valori del Piano deve essere costituito da investimenti in strumenti finanziari qualificati, ovvero quelli anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, di imprese fiscalmente residenti in Italia o residenti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, che svolgono un’attività diversa da quella immobiliare.
Di questo 70%, almeno il 30% (pari al 21% del capitale complessivo) deve essere destinato a strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB, il principale indice azionario dove sono quotate le aziende con maggiore capitalizzazione, flottante e liquidità.
Inoltre, all’interno di questo 30%, almeno il 5% (pari all’1,5% del totale) deve essere destinato a strumenti diversi da quelli inclusi nell’indice FTSE Mid Cap della Borsa Italiana (oltre che del FTSE MIB), composto dalle prime 60 società per capitalizzazione che non appartengono all’indice FTSE MIB. Questo consente di destinare una quota dell’investimento a piccole e piccolissime imprese.
Per la restante parte del 30% possono concorrere a formare l’investimento PIR Compliant gli strumenti finanziari che non hanno i requisiti per poter essere considerati come qualificati. Si tratta, in particolare, di:
- strumenti emessi o stipulati con imprese non radicate in Italia;
- strumenti emessi o stipulati con imprese che svolgono un’attività immobiliare;
- impieghi in liquidità, quali depositi e conti correnti;
- titoli di Stato italiani o esteri.
Vincolo di concentrazione
In base a questa regola, è possibile destinare un massimo del 10% del capitale in strumenti finanziari di un medesimo soggetto emittente o appartenente al medesimo gruppo nonché in depositi e conti correnti.
Questo limite ha due motivazioni. Innanzitutto, il legislatore vuole incentivare la diversificazione dell’investimento, quale strategia per minimizzare i rischi ed ottimizzare le opportunità che possono arrivare dal mercato finanziario e dall’economia reale.
In secondo luogo, questo vincolo consente di distribuire meglio le risorse investite tra le diverse realtà potenzialmente destinatarie dell’investimento, evitando così che ci siano flussi consistenti destinati a pochi attori dell’economia reale, affinché la crescita economia e la disponibilità di credito sia a vantaggio della platea più ampia possibile.
Perché scegliere un investimento PIR-Compliant?
In sostanza, per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i PIR è possibile costruire un contenitore ad hoc o scegliere strumenti quali, appunto, le polizze vita, che siano PIR-Compliant, ovvero seguano le regole previste dalla normativa per i PIR.
Per questo, lo stesso Ministero delle Finanze ha chiarito che il PIR può essere costituito avvalendosi di intermediari abilitati all’applicazione del regime del risparmio amministrato, ma anche da imprese di assicurazione residenti nel territorio dello Stato o non residenti che operano nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti residenti.
Scegliere un investimento PIR-Compliant, attraverso una polizza, può essere una strategia utile a diversificare il proprio portafoglio, beneficiando delle agevolazioni fiscali previsti per i PIR e delle opportunità che possono emergere dalla crescita dell’economia reale, come alternativa al mantenimento dei capitali in liquidità.
Inoltre, la soluzione assicurativa PIR Compliant consente di affiancare all’investimento anche la tutela prevista dalla specifica polizza: si ha così a disposizione un unico strumento per rispondere alla duplice esigenza di investimento e protezione.